Con l’entrata in vigore, il 26 marzo 2024, della direttiva (UE) 2024/825 vengono introdotte norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e alterano la loro capacità di prendere decisioni d’acquisto consapevoli. Nello specifico la direttiva vuole impedire: i) le pratiche associate all’obsolescenza dei beni; ii) le asserzioni ambientali ingannevoli (cd. greenwashing); iii) le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali e ambientali dei prodotti. Il legislatore europeo è quindi intervenuto approvando la cosiddetta Direttiva Greenwashing sulla “Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione” che modifica le direttive 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleale e 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. La direttiva UE 2024/825 pone infatti una serie di divieti e di obblighi generici di trasparenza. Innanzitutto, vengono aggiunte all’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali (la cosiddetta black list di cui all’allegato I della Direttiva 2005/29/CE), tra cui:

  • l’esibizione di un marchio di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione o non regolamentato da autorità pubbliche;
  • l’affermazione secondo cui un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in base a una mera compensazione delle emissioni di gas a effetto serra;
  • la formulazione di claim ambientali relativi a prestazioni ambientali future che non siano basate su un piano dettagliato e verificabile, disponibile pubblicamente;
  • la formulazione di un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o un elemento specifico e non rappresentativo dell’attività dell’operatore economico;
  • la pratica di presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria, compresi i prodotti importati, come se fossero un tratto distintivo dell’offerta dell’operatore economico.

I consumatori inoltre non dovrebbero essere ingannati sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità. Viene altresì vietata l’obsolescenza precoce programmata, ovvero quella politica commerciale che pianifica o progetta deliberatamente un prodotto con una durata di vita limitata, al fine di stimolare ripetuti acquisti. La Direttiva dovrà essere recepita dagli stati membri nel proprio ordinamento interno entro il 27 settembre 2026. Tuttavia, va sottolineato che alcune delle pratiche regolate dalla Direttiva sono già oggi considerate ingannevoli sulla base dell’interpretazione delle norme generali.